Condizioni Generali di Trasporto
ART.1 - Modifica delle condizioni generali di trasporto di seguito chiamata "Società" dichiara che le presenti "CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO" non sono modificabili, pertanto nessun agente, impiegato, collaboratore o rappresentante della stessa potrà apportare variazioni o prendere accordi diversi dalle condizioni di seguito riportate.
ART. 2 - Esecuzione dell'incaricoLa Società ha il diritto di effettuare i propri servizi a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate.
ART. 3 - Natura del rapportoIl rapporto è univoco, pertanto le spedizioni per cui è richiesto l'addebito ad altro soggetto non sono ammesse se non previa accettazione scritta della Società, Il pagamento del servizio sarà obbligatoriamente contestuale al ricevimento della merce e la tariffa applicata sarà maggiorata del 20% e delle commissioni di incasso in contrassegno.
ART. 4 - Merci escluse dal trasportoSalvo diverso accordo scritto e concordato tra le parti, e ferma restando la limitazione della responsabilità prevista per il risarcimento stabilito dal comma 2 dell'art.1986 del Codice Civile come modificato dall'art.10 del D.Lgs.286 del 21/11/2005, non vengono accettate per il trasporto:armi, esplosivi, salme e resti umani (anche se cremati), animali (vivi o morti), oro e preziosi, cartamoneta, gioielli in genere, pietre preziose, mobili antichi, valori negoziabili, materiali pericolosi o che comunque possano danneggiare altre spedizioni, merci deperibili e/o soggette a temperatura controllata (alimentari freschi, medicinali, fiori ect.), spedizioni non imballate o imballate in modo insufficiente, spedizioni non accompagnate dalla documentazione richiesta dalle leggi vigenti.La Società declina comunque ogni responsabilità per l'eventuale affidamento in trasporto delle suddette merci avvenuto al di fuori delle modalità e delle condizioni di cui al primo comma della presente clausola.
ART. 5 - Modalità di ritiro o consegnaI ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a piano terra, al numero civico del mittente o del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto). Eventuali ritiri e/o consegnecon modalità diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo sono considerate prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e verranno tassati secondo i corrispettiviprevisti nell'offerta tariffaria o da valutare a seconda della prestazione. La firma del destinatario su lettera di vettura prestampata si ritiene equiparabile a quella apposta sul documento di trasporto o accompagnatorio del cliente e costituisce prova di consegna a tutti gli effetti.
ART. 6 - Merci fragiliLe merci usualmente considerate fragili, nonché quelle dichiaratamente tali, viaggiano a rischio e pericolo del mittente; l'accettazione delle stesse da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rotture
ART. 7 - GiacenzeSalvo diverso patto scritto, per le spedizioni che non potranno essere consegnate al destinatario a causa di qualsiasi ragione non imputabile alla Società, nonché per quelle in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia dietro compenso.
ART. 8 - Riconsegne al mittente/destinatarioLe riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative fermi restando i diritti di cui al precedente art.7.
ART. 9 - Dichiarazioni del mittenteIl mittente, il proprietario o i loro agenti affidanti la spedizione, sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto della merce consegnata al vettore, nonchédell'esatta compilazione dei relativi documenti accompagnatori.
ART. 10 - RimborsiIl mittente e/o il proprietario delle merci e/o i loro agenti sono responsabili per il rimborso di eventuali sanzioni, spese, indennità di risarcimento sostenuti dalla Società ma causati dalle spedizioni affidate.
ART. 11 - Utilizzo di vettori terziLa Società è autorizzata ad effettuare il trasporto delle merci e dei documenti che le vengono affidati anche utilizzando altri vettori.
ART. 12 - Responsabilità della Società•Anche in caso di utilizzo di altri vettori la responsabilità della Società non potrà mai essere superiore a quanto previsto dal successivo art. 13•Nonostante qualunque clausola del presente accordo possa essere diversamente interpretata, la Società non sarà responsabile nei confronti della Committente per danni indiretti e consequenziali ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto, il danno all'immagine, la interruzione dell'attività produttivae la perdita di business.•Ai sensi del D.Lgs. 6 luglio 2010 n.103 convertito in legge n.127 in data 04/08/2010 art.11 bis (imballaggi e unità di movimentazione) il vettore, al termine dell'operazionedi trasporto, non ha obbligo alcuno di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi e/o delle unità di movimentazione utilizzate.Il vettore inoltre non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
ART. 13 - Limitazione del risarcimentoIl mittente si rende edotto che:•Anche qualora sia dichiarato il valore della merce consegnata ai sensi dell'art.15, l'ammontare del risarcimento dovuto dalla Società a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate, salvo diverso patto scritto antecedente l'affidamento delle merci stesse, non potrà essere superiore, anche a prescindere dal D.L. 286 del 21/11/2005, ad €1,00 per Kg. Di merce perduto e/o avariato.•Alla comunicazione di una pratica di contenzioso, qualora il Cliente intenda richiedere il risarcimento del danno alla Società, dovrà, pena la decadenza al dirittodi risarcimento, comunicare tempestivamente in forma scritta e comunque non oltre sette giorni dal sinistro l'esatta quantificazione e tipologia dei danni. In particolare per danni presunti superiori ad € 2.500,00 (duemilacinquecento), l'assicurazione potrà organizzare una perizia entro i sette giorni lavorativi successivialla comunicazione, salvo particolari esigenze.Nel caso di mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui sopra, la Società si intenderà integralmente manlevata dal Cliente stesso in relazione a qualsivogliaproblematica e/o eccezione relativa al buon esito del risarcimento da parte della compagnia assicuratrice.•Nei successivi trenta giorni dalla data del sinistro il Cliente dovrà produrre la seguente documentazione:- copia della fattura di origine della merce e in caso di produzione diretta del mittente, il listino prezzi.- copia della fattura di vendita- copia della nota di credito al destinatario oppure documento attestante la spedizione a reintegro della merce danneggiata- fattura di addebito intestata alla Società esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 2 comma 3 lettera A•Gli importi di risarcimento addebitati alla Società non potranno essere compensati e/o detratti dalle spettanze della Società se non preventivamente autorizzati dalla stessa•La restituzione dei bancali, alle condizioni sopra riportate, si intende nei limiti e nelle disponibilità correnti al momento del servizio•L'ammontare del risarcimento dovuto dalla Società per la mancata restituzione dei bancali di tipo EPAL, previa autotorizzazione della stessa, non potrà esseresuperiore ad Euro 5,00 (cinque) per ogni bancale non reso al netto della franchigia espressa in tariffa e di eventuali bancali non resi dal destinatario in fase contestuale alla consegna della spedizione.
ART. 14 - Scoperti di assicurazioneSalvo diverso patto scritto, l'assicurazione delle merci, stipulata a richiesta e per conto dei committenti, prevede i seguenti scoperti:•Convenzione Palletways: 10% con un minimo di Euro 150,00 (centocinquanta)
ART. 15 - Tempi di consegna/ritiroLa Società non si assume responsabilità alcuna in ordine a tempi di consegna o di ritiro delle spedizioni affidatele, fatta salva eventuale diversa pattuizione scritta concordata tra le parti. La Società non sarà comunque responsabile degli eventuali danni a chiunque derivanti a seguito della ritardata consegna e/o ritiro della spedizione. Si conviene pertanto che la Società risponderderà solo ed esclusivamente per danni alle merci trasportate nei limiti del risarcimento stabilito dal comma 2 dell' art.1696 Codice Civile modificato dall'art.10 D.Lgs. 286 del 21/11/2005.pag 3/4
ART. 16 - Mandato di ContrassegnoIl mittente si assume la responsabilità che l'importo del contrassegno venga indicato chiaramente in cifre ed in lettere unitamente alla dicitura C/ASSEGNO nel corpo del documentodi accompagnamento (dimensioni minime cm. 10x3). Nel caso il mittente non ottemperasse a ciò, la Società non potrà essere ritunuta responsabile in solido della mancata riscossionedel contrassegno stesso. Il mittente conviene che la somma massima per incasso in contanti è pari ad € 3000,00 (tremila/00). Il mittente inoltre, se non contrariamente esplicitato Timbro e Firma cliente per accettazione offertaRagione Sociale Concessionario sui documenti di spedizione, autorizza la Società ad accettare assegno di CC bancario del destinatario intestato al mittente e recante la dicitura "NON TRASFERIBILE"
ART. 17 - Reclami al vettoreI reclami per la perdita e/o danni alle merci consegnate dovranno pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla data di spedizione,pena la decadenza dei diritti del mittente
ART. 18 - Modifica delle tariffe, condizioni e modalità esecuzione servizioLe condizioni generali, l'elenco delle zone servite ed i tempi di resa, potranno essere variati senza preavviso alcuno
ART. 19 - Ritardi di pagamentoNell'eventualità non fossero rispettati dal committente i termini di pagamento pattuiti, la Società si riserva il diritto di addebitare allo stesso gli interessi per il ritardato pagamento nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n° 231. Nessun ritardo di pagamento potrà essere effettuato dal committente in attesa di rimborsi assicurativi o di altro genere, per i quali la Società sia a sua volta in attesa di risarcimento.
ART. 20 - Compensazione dei creditiIl committente autorizza la Società a compensare i crediti commerciali vantati dalla medesima nei suoi confronti con gli eventuali crediti vantati, a qualsiasi titolo, dal committente nei confronti della Società. Tale facoltà si intende esclusiva per la Società.
ART. 21 - Recesso unilaterale della SocietàLa Società ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile ha la facoltà, dandone comunicazione anche verbale, di recedere dal contratto qualora vengano meno le condizioni economiche necessarie al corretto svolgimento del servizio, in caso di insolvenza o qualora le indicazioni fornite dal mittente e/o proprietario e/o loro agenti in merito al contenuto della merce, etichettatura, imballaggio, documenti relativi a merce già consegnata o accettata, non siano conformi a quanto stabilito dalla legge o alle clausole del presente contratto.In tal caso il mittente e/o proprietario e/o loro agenti autorizzano la Società a trattenere la merce in deposito, depositarla presso terzi ed anche, in caso di merce pericolosa o di pericoloimminente a procedere alla sua distruzione.
ART. 22 - Rinvio ad altre normePer tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti Condizioni si fa riferimento alle CONDIZIONI GENERALI predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri peri servizi nazionali di trasporto merci a collettame depositate presso la R.E.A. il 05/10/1995 di cui il mittente, o chi per esso, si dichiara a conoscenza.
ART. 23 - Foro competenteQualsiasi controversia inerente il presente contratto viene dalle parti concordemente devoluta alla competenza, in via esclusiva, del foro di Milano
ART. 24 - Diritto di recessoLe parti hanno diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto. Il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle spedizioni che siano già state affidate